Riforma del diritto societario

Riforma del diritto societario
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 10 gennaio 2003 ha approvato in via definitiva la riforma del diritto societario.

La riforma, che entrerà in vigore il 1 gennaio 2004, è composta da due decreti legislativi: il primo volto a modificare sensibilmente le norme del libro V del codice civile del 1942, il secondo volto a definire le nuove regole da applicare nelle controversie aventi ad oggetto la materia societaria.

Le società (Spa, Srl, Sapa) già iscritte nel registro delle imprese avranno tempo fino al 30 settembre 2004 per uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni. Alle stesse società è stata riconosciuta la possibilità di adottare, dopo la pubblicazione dei due decreti sulla Gazzetta Ufficiale, clausole conformi alla nuova normativa. Tuttavia, l’efficacia di tali clausole decorre dall’iscrizione delle stesse nel registro delle imprese, che non potrà avvenire prima del 1 gennaio 2004.
Con riferimento alle cooperative, la riforma prevede per l’adeguamento dell’atto costitutivo e dello statuto il termine ultimo del 31 dicembre 2004.

Particolarmente articolata è la disciplina transitoria dei bilanci. Infatti, mentre per gli esercizi chiusi prima dell’entrata in vigore della riforma i bilanci dovranno essere redatti con le regole oggi vigenti; per gli esercizi chiusi tra il 1 gennaio e il 30 settembre 2004 i bilanci potranno essere redatti sia secondo la vecchia disciplina sia secondo le disposizioni introdotte con la riforma.

Società per azioni
Per le società per azioni, le principali novità riguardano la fase di costituzione della società ( verrà introdotta la possibilità di costituire società per azioni unipersonali; capitale minimo per la costituzione 120 mila euro; versamento di almeno il 25% dei conferimenti; durata della società anche indeterminata), i patti parasociali (verrà introdotta la disciplina dei patti parasociali, ispirata alla disciplina prevista per le società quotate in borsa dal cd. Decreto Draghi, i patti potranno avere una durata massima di 5 anni, rinnovabili alla scadenza; se contratti a tempo indeterminato i singoli soci potranno recedere con un preavviso di sei mesi), il diritto di recesso ed i sistemi di amministrazione e controllo.

Con riguardo all’amministrazione della società,accanto al tradizionale modello, che prevede un consiglio di amministrazione o un amministratore unico (organo amministrativo) ed un collegio sindacale (organo di controllo), verranno introdotti altri due diversi tipi di amministrazione: sistema DUALISTICO o sistema MONISTICO.

Nel caso in cui venga scelto il sistema dualistico, l’amministrazione ed il controllo verranno affidati ad un CONSIGLIO DI GESTIONE (cha avrà la responsabilità della gestione e porrà in essere tutte le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale) e ad un CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA (con funzione di controllo, composto da tre o più membri effettivi e due supplenti, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed un supplente devono essere scelti tra i revisori contabili istituiti presso Ministero di grazia e giustizia). Tale sistema si caratterizza da un parte per la minore qualificazione richiesta ai membri dell’organo di controllo, dall’altra per il fatto che le funzioni attribuite al consiglio di sorveglianza di fatto priva l’assemblea dei soci della maggior parte delle proprie attribuzioni. Infatti, in questi casi, i compiti dell’assemblea sarebbero: nominare e revocare i consiglieri di sorveglianza; determinare il compenso dei consiglieri se non stabilito dallo statuto; deliberare sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza e, infine, deliberare circa la distribuzione degli utili.

Nel caso in cui venga scelto il sistema monistico, l’amministrazione ed il controllo verranno effettuati dal consiglio di amministrazione e da un comitato costituito al suo interno. In questo ultimo caso l’assemblea avrà le stesse attribuzioni previste per il caso in cui venisse scelto un sistema di amministrazione tradizionale.

Società a responsabilità limitata
La nuova disciplina delle società a responsabilità limitata introduce caratteristiche specifiche che, da una parte allontanano le Srl dalle Spa e, dall’altra, avvicinano le Srl alle società di persone. Proprio in questa ottica si collocano le principali modifiche aventi ad oggetto la duratta, che potrà essere indeterminata, salvo il diritto di recesso dei soci; i conferimenti, in quanto verrà introdotta la possibilità di conferire qualsiasi attività suscettibile di valutazione economica, anche lavorative, garantite da una polizza assicurativa o da una fideiussione; l’amministrazione, venendo introdotto l’obbligo di nominare un collegio sindacale per tutti i casi in cui il capitale sociale risulti maggiore o uguale a 120 mila euro e la possibilità di organizzare l’amministrazione della società richiamando le regole previste per la società semplice; le decisioni dei soci: per materie espressamente previste dallo statuto, potranno prendere le decisioni mediante consultazione scritta o col consenso espresso per iscritto.

Cooperative
Importanti novità anche per le cooperative, che verranno distinte in due categorie: cooperative a mutualità prevalente (con vincoli patrimoniali ed agevolazioni fiscali; operano prevalentemente con i soci) e le cooperative diverse (cui si applicheranno le regole previste per le società e potranno essere ammesse alla quotazione in borsa), essendo previsto un registro per le cooperative a prevalente scopo mutualistico e la maggiore equiparazione alle società di capitali per le cooperative non a scopo mutualistico.

Diritto processuale
Importanti novità anche in campo processuale, con la previsione di un sistema assai snello ed efficace (che potrebbe, o meglio dovrebbe, essere preso a modello per tutta la procedura civile) per la risoluzione delle controversie in materia societaria.

A cura di Dolores Scorza

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