Il regolamento UE 2016/679 ed il diritto al risarcimento: chi paga?

Il regolamento UE 2016/679 ed il diritto al risarcimento: chi paga?

Uno degli aspetti che meriterebbe una certa attenzione tra i molti della normativa europea in materia di trattamento dei dati personali delle persone fisiche è dato dai 6 punti che compongono l’art. 82 dello stesso Regolamento.

L’eloquenza della disposizione è tale che, forse, nemmeno necessiterebbe di particolari commenti perché, in disparte la fastidiosa ridondanza della parola “trattamento” (ripetuta per una ventina di volte in sole diciotto di righe di testo), il concetto ivi espresso appare chiaro: i danni da cattivo utilizzo dei dati dei privati verranno risarciti dai responsabili e dai titolari del trattamento degli stessi.

Quindi, in altre ancor più semplici parole, a pagare non sarà direttamente la società, ente, associazione, da intendersi quali autonomi soggetti giuridici, bensì la persona (fisica) a cui la responsabilità da cattivo trattamento dovrà essere imputata e che, peraltro, non è detto coincida (sempre e solo) con il legale rappresentante della società, ente, associazione di cui si tratti.

Buona lettura!

Articolo 82

Diritto al risarcimento e responsabilità

1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.

2. Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il presente regolamento. Un responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento.

3. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità, a norma del paragrafo 2 se dimostra che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

4. Qualora più titolari del trattamento o responsabili del trattamento oppure entrambi il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento e siano, ai sensi dei paragrafi 2 e 3, responsabili dell’eventuale danno causato dal trattamento, ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento è responsabile in solido per l’intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell’interessato.

5. Qualora un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento abbia pagato, conformemente al paragrafo 4, l’intero risarcimento del danno, tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento ha il diritto di reclamare dagli altri titolari del trattamento o responsabili del trattamento coinvolti nello stesso trattamento la parte del risarcimento corrispondente alla loro parte di responsabilità per il danno conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2.

6. Le azioni legali per l’esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all’articolo 79, paragrafo 2.

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