Lesioni colpose e responsabilità ex Dlgs 231/2001

Lesioni colpose e responsabilità ex Dlgs 231/2001
Alcuni profili inerenti alla c.d. responsabilità amministrativa dell’Ente ex Dlgs n. 231/2001 per il reato di lesioni colpose cagionate sul luogo di lavoro, seguendo quanto da ultimo rilevato dalla Suprema Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, con sentenza n. 31003 del 16/07/2015.

Le questioni di diritto scandagliate dal Giudice di Legittimità possono così sintetizzarsi:

(1) in quali termini può rilevare il comportamento non prudente del lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni – dal quale, poi, consegue una lesione personale in danno dello stesso operatore – rispetto all’ipotetica responsabilità della Società per aver omesso la predisposizione di adeguati sistemi anti-infortunistici;

(2) la nozione dell’interesse/vantaggio conseguito dall’Ente, richiesto dall’art. 5 del Dlgs. n. 231/2001 per la definizione della fattispecie di responsabilità in oggetto.

Gli organi giudicanti di prime cure riscontravano un profilo di colpa del Legale rappresentante (e correlativamente della società) per aver consentito lo svolgimento dell’attività materiale del lavoratore senza contestualmente installare un dispositivo di sicurezza sul macchinario dal quale è conseguito l’infortunio.

Il legale rappresentante della Società veniva, dunque, riconosciuto colpevole del reato di lesioni personali colpose, aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche, ed oltretutto veniva pure accertata la responsabilità della società per il correlativo reato previsto dal Dlgs n. 231/2001.

(1): il nesso causale. Rispetto al primo punto sopra citato, il Giudice di legittimità ha ritenuto che un comportamento, seppure negligente, del lavoratore non può consentire al datore di lavoro di “invocare a propria discolpa, per farne discendere l’interruzione del nesso causale (art. 41 c.p., co. 2), la legittima aspettativa della diligenza del lavoratore allorquando lo stesso datore di lavoro versi in re illiceità per non avere, per propria colpa, impedito l’evento lesivo cagionato dallo stesso infortunato”.

Il datore di lavoro potrebbe, quindi, ritenersi esonerato da qualsivoglia responsabilità “solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute”.

Nel caso di specie, invece, la società, come sopra segnalato, ometteva di considerare un dispositivo automatico, che, poi, non a caso, veniva segnalato dall’Organismo di Vigilanza ancorché soltanto successivamente all’intercorso infortunio.

(2) il vantaggio dell’Ente. La Corte di Cassazione ha ritenuto poi immune da vizi di illogicità l’interpretazione normativa operata dal Giudice d’appello rispetto ad un requisito necessario per l’accertamento della responsabilità amministrativa dell’Ente: trattasi dell’interesse conseguito dalla persona giuridica nel compimento del fatto incriminato.

È principio, invero, consolidato quello per cui, in materia di responsabilità ex art. 25 septies del Dlgs. n. 231/2001, “l’interesse e/o il vantaggio vanno letti, nella prospettiva patrimoniale dell’ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all’aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale”.

In altri termini, nei reati colposi l’interesse conseguito dalla società si ricollega “al risparmio nelle spese che l’ente dovrebbe sostenere per l’adozione delle misure precauzionali ovvero nell’agevolazione sub specie, dell’aumento di produttività che ne può derivare sempre per l’ente dallo sveltimento dell’attività lavorativa “favorita” dalla mancata osservanza della normativa cautelare, il cui rispetto, invece, tale attività avrebbe “rallentato” quantomeno nei tempi”.

In conclusione, si ritiene quindi che quanto ulteriormente evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, manifesti la “necessità” per i singoli operatori economici di individuare specificamente, anche su impulso degli Organismi di Vigilanza all’uopo già costituiti ex Dlgs n. 231/2001, le fonti di pericolo dell’attività d’impresa, e dunque adottare le misure precauzionali a tutela di un sicuro e corretto svolgimento dell’attività lavorativa.

Contributo informativo a cura del Dr. Davide Cicu

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