Il Trust (mobiliare e immobiliare)

Il Trust (mobiliare e immobiliare)
Il nostro team (avvocatinteam) ha da tempo individuato per i propri clienti la possibilità, spesso (ancora oggi) trascurata, di utilizzare (in modo conforme alle leggi dell’Ordinamento) uno strumento di gestione degli assetti patrimoniali tipico dei sistemi anglosassoni, il Trust.

Sarebbe troppo lungo descrivere compiutamente tutte le caratteristiche dell’istituto. In un certo senso esso è affine alla fondazione, in quanto viene costituito un fondo patrimoniale che viene separato dalla proprietà di chi lo costituisce (ed infatti nei paesi anglosassoni le fondazioni morali sono istituite sotto forma di trust), ma differisce da questa per gli scopi anche “egoistici” che possono essere perseguiti e per il fatto di non costituire una persona giuridica completamente e definitivamente staccata dall’istitutore.

Pur esistendo vari modelli di trust, le caratteristiche principali di questo sono l’esistenza di tre soggetti: l’istitutore del trust (detto settlor), il trustee (ovvero la persona o le persone che hanno il compito di amministrare il fondo patrimoniale) e il beneficiary, ovvero la persona o le persone che riceveranno le prestazioni di cui è oggetto il trust, che potranno essere persone individuate nominativamente o semplicemente attraverso il perseguimento di uno scopo, anche caritatevole, nonché lo spossessamento dei beni conferiti al trust rispetto al controllo del settlor. Una caratteristica che rende appetibile il trust è la separazione giuridica del fondo fiduciario rispetto al patrimonio del settlor, il quale dunque è sicuro che lo stesso non sarà di regola attaccabile dai propri creditori nemmeno in caso di fallimento, esattamente come se fosse trasferito ad una persona diversa (salva dunque la revocatoria se applicabile), ma sulla cui destinazione negli interessi del settlor questi ha un potere decisivo per mezzo del trustee, che lo amministrerà secondo le indicazioni originali del primo.

Come sarà già noto ai nostri interlocutori, non esiste in Italia una disciplina compiuta e positiva del trust, ma il nostro Paese ha da tempo ratificato una convenzione internazionale che riconosce in modo estensivo e con pochissimi limiti i trust creati secondo le leggi di paesi che lo riconoscono. La giurisprudenza ha riconosciuto la validità di trust creati anche sotto l’imperio di leggi considerate piuttosto “esotiche”, quali quelle di Bermuda o di Malta. Questo che potrebbe sembrare un limite all’applicazione dell’istituto, in realtà ne determina la ricchezza in termini di duttilità delle soluzioni adottabili. Certamente nessuno può improvvisarsi apprendista stregone in questo campo, in quanto non vi è un solco predeterminato e le scelte da farsi debbono essere forzosamente molto oculate, per evitare che gli scopi perseguiti non siano frustrati, anche solo per la scarsa conoscenza della legge applicabile che, trattandosi nella più parte dei casi di common law, può essere di difficile conoscenza.

Le applicazioni pratiche del trust possono essere le più varie.

Nella visione comune, il trust viene spesso associato con l’esigenza di regolare i propri assetti patrimoniali in funzione successoria. Ed infatti una delle applicazioni possibili del trust è quella di assicurare una transizione non litigiosa del compendio aziendale per gli imprenditori, lasciando che le questioni tra gli eredi non compromettano la funzione aziendale ed assicurare una continuità di gestione. Ma ciò sarebbe limitativo.

Le funzioni che in concreto possono essere affidate ad un trust sono le più svariate. Sintetizziamo le principali:

Raccolta di fondi per nuove iniziative (anche caritatevoli);

Deposito di somme in garanzia;

Liquidazione del patrimonio a fini di soddisfacimento dei creditori (concordato privato);

Patti di sindacato azionario (compresi il sindacato di voto e il sindacato di blocco);

Cartolarizzazioni;

Mutuo di scopo e chirografario;

Stock option;

Gestione di patrimoni immobiliari;

Asset protection (protezione dai creditori, per chi è soggetto ad elevati rischi patrimoniali);

Fini successori e pianificazione della distribuzione dei beni agli eredi; salvaguardia del compendio aziendale e garanzia di unitarietà di direzione;

Attribuzione di fondi a minori o incapaci e gestione del loro patrimonio, fondo patrimoniale famigliare, accordi di separazione;

Gestione di immobili in comproprietà e multiproprietà;

Garanzia nei contratti di vendita immobiliare;

Vendita di immobili sottoposti a pignoramento o a sequestro preventivo per il soddisfacimento dei creditori.

Avvocatinteam fornisce alte garanzie di competenza in tale settore, anche grazie alla partecipazione di uno degli avvocati milanesi più esperti in materia. Possiamo dunque studiare e realizzare la forma di trust più consona alle esigenze del cliente, scegliendo fra le centinaia di forme esistenti, che realizzano una maggiore o minore protezione, un maggior o minor controllo, che garantiscano o meno soggetti determinati. Abbiamo inoltre contatti con avvocati operanti nelle giurisdizioni di paesi il cui ordinamento regola le fattispecie di trust (come il Regno Unito o le Isole del Canale), che possono offrire una consulenza sulla natura e le regolamentazioni del trust istituendo, spendibile anche per dimostrare la buona fede e il perseguimento di interesse meritevoli di tutela.

Si tratta di operazioni perfettamente lecite e giuridicamente possibili, pienamente riconosciute dal diritto italiano anche quando portino all’applicazione di leggi di paesi che non abbiano ratificato la Convenzione, con l’unico limite dell’ordine pubblico internazionale, il che impedisce tra l’altro di dare una determinata forma al proprio assetto patrimoniale unicamente ai fini elusivi di norme imperative del paese di stabilimento.

Articoli simili